La nuova Legge di Bilancio ha confermato il Bonus facciate anche per il 2022. In particolare il comma 39 dell’articolo unico estende al 2022 l’applicazione del “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici.
La detrazione per i lavori non sarà più al 90% ma passerà al 60% delle spese sostenute. Nel 2022 la detrazione del 90% sarà pertanto ammissibile solo per chi ha saldato i lavori entro il 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall’imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
L’articolo 1, comma 59 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha prorogato la detrazione per l’anno 2021.
L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
L’agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.