APPROFONDIMENTI COLF E BADANTI

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Domestico

 

Il lavoro domestico è regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Domestico, nel quale sono evidenzia ed i minimi contrattuali: (Link al CCNL Lavoro domestico)

Retribuzione prevista

Il minimo contrattuale mensile o orario previsto per il settore domestico è rivalutato annualmente a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La retribuzione comprende:

La retribuzione varia a seconda dell’inquadramento contrattuale e, quindi, alle mansioni svolte dal lavoratore, dove il livello “Super” identifica generalmente l’assistenza alla persona:

Mansioni

  • Addetto alle pulizie;
  • Addetto alla lavanderia;
  • Operaio comune;
  • Aiuto di cucina;
  • Addetto pulizia ed innaffiatura delle aree verdi;
  • Assistente animali domestici;
    Stalliere.

 

Note

Collaboratori generici senza esperienza professionale non addetti all’assistenza di persone, ovvero con esperienza professionale inferiore a 12 mesi (i mesi validi per acquisire l’esperienza professionale possono essere effettuati anche con diversi datori di lavoro). I suddetti lavoratori, al termine dei 12 mesi previsti, dovranno essere inquadrati quali COLLABORATORI GENERICI POLIFUNZIONALI al livello B. Appartengono altresì al livello “A” i collaboratori, che avendo la necessaria esperienza, sono in grado di svolgere le mansioni assegnate sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Mansioni

Addetto alla compagnia;
Baby sitter.

Note

1. Svolge mansioni di sola compagnia a persone autosufficienti, senza svolgere prestazioni lavorative.
2. Svolge mansioni di vigilanza dei bambini, a carattere occasionale e/o saltuario in occasione di assenza dei familiari, non prestano cure.

Mansioni

  • Addetto alla stireria;
    Custode di abitazione privata;
  • Cameriere;
  • Giardiniere;
  • Autista;
  • Operaio qualificato;
  • Addetto riassetto camere e prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.

 

Note

Collaboratori generici polifunzionali che hanno maturato la necessaria esperienza (12 mesi) ed hanno la competenza specifica per svolgere le mansioni assegnate a livello meramente esecutivo.

Possono svolgere più mansioni congiunte, quali pulizia e riassetto della casa, addetto alla cucina, lavanderia, nonché assistente ad animali domestici.

Mansioni

  • Assistente a persone autosufficienti.

 

Note

Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti

Mansioni

  • Assistente a persone non autosufficienti (non formato).

 

Note

Mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Mansioni

  • Amministratore dei beni di famiglia;
  • Governante/Maggiordomo;
  • Capo cuoco;
  • Capo giardiniere;
  • Istitutore (mansioni di istruzione e/o educazione ai componenti del nucleo familiare).

 

Note

I collaboratori inquadrati nel presente livello, devono avere dei requisiti professionali, che li rendano adatti a svolgere le mansioni che verranno assegnate. Il collaboratore inquadrato al livello D, svolgerà le mansioni attribuite in autonomia assumendo la responsabilità delle decisioni prese, altresì potrà anche coordinare il lavoro di altri addetti.

Mansioni

  • Assistente (ex “Badante”), che assiste persone non autosufficienti avendo una formazione;
  • Direttore della casa.

 

Note

a) Prevede oltre all’assistenza alla persona, anche le prestazione relative al vitto ed alla pulizia dell’abitazione ove vivono le persone assistite.

b) Svolge tutte le mansioni di coordinamento e gestione atte a risolvere le esigenze riguardanti l’andamento della casa.

Mansioni

  • Livello BS: soggetto assistito è autosufficiente;
  • Livello CS: soggetto assistito non è autosufficiente;
  • Livello DS: soggetto assistito non è autosufficiente.

 

Note

L’art. 11 del CCNL del lavoro domestico, prevede la figura del collaboratore non infermiere, che viene assunto per effettuare prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna.

Mansioni

  • Livello UNICO.

 

Note

L’art. 12 del CCNL del lavoro domestico, inquadra la figura del collaboratore che viene assunto per garantire esclusivamente la sua presenza notturna, il suo orario di lavoro dovrà essere ricompreso tra le 21,00 le 08,00 del giorno successivo.

Al lavoratore assunto con questa qualifica, dovrà essere garantito un adeguato alloggio ove riposare durante la notte.

NOTE: Il lavoratore ove svolga mansioni plurime, deve essere inquadrato nella categoria relativa alla mansione che svolge con prevalenza sulle altre. Si definisce “autosufficiente” colui che risulta in grado di svolgere le attività più importanti relative alla cura personale ed alla vita di relazione. Personale “formato” : personale che detiene un diploma specifico per la mansione assegnata, il diploma può essere stato conseguito sia in Italia che all’estero se equipollente. Personale “non formato”: personale che ha effettuato specifici corsi di formazione, se questi rientrano nella durata minima prevista dalla legislazione regionale e, comunque, non inferiori alle 500 ore.

Contributi

Quando pagare
I contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
Il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra ed ogni trimestre deve essere versato con un proprio bollettino di pagamento.
Come pagare
Le modalità di pagamento ammesse sono solo le seguenti:
Quanto pagare

I contributi dovuti per i lavoratori domestici variano annualmente a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sono comunicati dall’Inps con apposita circolare. Trimestralmente il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi dovuti per le ore lavorate e retribuite per ciascun rapporto di lavoro in essere, versando sia la quota a carico del datore di lavoro che la quota a carico del lavoratore. Relativamente alla quota a carico del lavoratore, sarà cura del datore di lavoro farsela rendere dal lavoratore stesso. Per l’anno 2021 gli importi dovuti sono riportati nelle tabelle dettagliate consultabili nel sito INPS cliccando qui.

CAS.SA.COLF

In rappresentanza dei lavoratori domestici, nonché dei datori di lavoro, è stata istituita la CAS.SA.COLF, prevista dal CCNL in vigore, che ha lo scopo di fornire prestazioni socio sanitarie assistenziali ai lavoratori e servizi/prestazioni di supporto ai datori di lavoro nel sito INPS cliccando qui.

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