La legge di Bilancio 2022, ha modificato, tra le altre cose, i requisiti di spettanza nel 2022 del Bonus Irpef 100 euro, il cosiddetto “Ex Bonus Renzi”.
La misura, introdotta a partire dal 1° luglio 2020 e riservata ai contribuenti con un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro, consiste in un credito d’imposta pari a 1.200 euro netti annui (100 euro medi mensili) riconosciuti generalmente dal sostituto d’imposta in busta paga. Inoltre per i redditi superiori a 28.000 mila ma non eccedenti i 40 mila euro, era prevista una detrazione aggiuntiva, anch’essa oggetto di modifica.
La novellata Legge di Bilancio, con effetto dal 1° gennaio 2022, riduce a 15 mila euro il limite di reddito complessivo necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a 1.200 euro netti annui. Viene invece confermato il requisito per cui il trattamento integrativo è riconosciuto solo se l’IRPEF lorda (calcolata rispetto ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati) sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro dipendente disciplinate dall’articolo 13 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
La Manovra 2022 riconosce pertanto il trattamento integrativo “anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro” ma la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda:
- detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all’articolo 12 comma 1 del TUIR;
- detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all’articolo 13 comma 1 del TUIR;
- detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15 comma 1 lettera a del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
- detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1 lettera b del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
- detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1-ter del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
- rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (articolo 15 comma 1 lettera c TUIR), per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis TUIR), nonché “di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative” per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Al sussistere di tali condizioni infatti il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Pertanto il trattamento integrativo spetta soltanto se l’imposta lorda (calcolata applicando al reddito complessivo i vari scaglioni IRPEF anch’essi oggetto di modifica da parte della Manovra) è inferiore alla somma delle detrazioni sopra citate.
Anche nel 2022 il bonus sarà percepito da chi riceve la Naspi. Il contributo verrà accreditato mensilmente e l’importo massimo che si potrà ricevere sarà di 100 euro al mese per 12 mensilità.