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Bonus edilizi – obbligo adozione CCNL nei cantieri

L’art 28-quater, comma 1, del DL 4/2022 (Decreto Sostegni ter), dispone l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi quali il Superbonus al 110% ed i bonus casa ordinari.

L’obbligo si applicherà a decorrere dal 27 maggio 2022 e riguarderà i lavori avviati successivamente a tale data, edili o di ingegneria civile, individuati dall’allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro.

 

Le agevolazioni fiscali pertanto saranno riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da imprese che applicanoi contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8”.

 

Il CCNL indicato nel contratto di appalto deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori ed il soggetto che appone il Visto di conformità  dovrà verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

 

Rientrano nell’ambito applicativo i lavori per:

 

  • Super-Ecobonus e Super-Sismabonus (110%);
  • Bonus ristrutturazioni;
  • Ecobonus ordinario (risparmio energetico);
  • Sismabonus ordinario;
  • Bonus facciate;
  • Nuovo bonus 2022 barriere architettoniche;
  • Bonus mobili;
  • Bonus “Aree verdi”;
  • Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro.

 

L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

 

 

 

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