E’ stato pubblicato il 16 giugno 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 139 il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2022, che definisce le modalità di attuazione del credito di imposta per le spese per attività fisica adattata (A.F.A.) introdotto dalla legge di bilancio 2022.
Ricordiamo che l’attività fisica adattata consiste in programmi di esercizio fisico, non sanitari, utili per il benessere fisico, la qualità della vita e la socializzazione, pensati specificamente per aiutare pazienti in difficolta per “patologie croniche clinicamente controllate o disabilità fisiche“, di tutte le età. Vi rientrano patologie limitanti della mobilità, come ad esempio artrosi e osteoporosi, o disturbi neuromotori, ad esempio in conseguenza di ictus.
Tali programmi devono essere eseguiti sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, anche in luoghi e in strutture di natura non sanitaria come palestre o piscine.
Il credito d’imposta:
- spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata i cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 36/2021;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute; l’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi;
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
La percentuale del credito di imposta sarà definita dall’Agenzia, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.
Per le modalità e i termini di presentazione si attende la pubblicazione di un provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate , da emanarsi entro 90 giorni quindi entro il 15 settembre 2022.