ATTESTAZIONE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire, in sede locale, per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, che permettono di beneficiare della cedolare secca pari al 10% sui canoni, o, in alternativa, un ulteriore abbattimento della base imponibile Irpef.
La norma prevede infatti che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del contratto dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per i contratti di locazione a canone concordato ‘non assistiti’ le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
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