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DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI

DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI ENTRO IL 23 NOVEMBRE

 

 

Come previsto dal Decreto fiscale è possibile beneficiare della definizione agevolata che permette, tra le altre cose, lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora relativi ad avvisi di accertamento ed inviti al contraddittorio. In particolare il 23 novembre scade il termine per definire:

 

  • gli avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione/atti di recupero credito, non impugnati ed ancora impugnabili al 24.10.2018;
  • gli inviti al contraddittorio per i quali l’istruttoria era ancora pendente al 24.10.2018;

 

E’ possibile versare in un’unica soluzione o a rate, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti disponibili.

 

Dall’eventuale seconda rata in poi saranno applicati gli interessi legali calcolati dal termine di versamento della prima rata.

 

Entro 10 giorni dal versamento (unica soluzione / prima rata), il contribuente deve consegnare al competente Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

 

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