Tra le novità del modello 730/2021 è prevista, con riferimento all’istituto delle erogazioni liberarli, una detrazione fiscale del 30% delle elargizioni fatte per far fronte all’emergenza Covid.
L’art 66 del DL n 18/2020 stabilisce infatti che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, da persone fisiche ed enti non commerciali in favore di determinati soggetti indicati nella norma effettuate allo scopo di finanziare interventi per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 spetta:
- una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%
- per un importo non superiore a 30.000 euro.
Si tratta delle erogazioni effettuate in favore:
- dello Stato,
- delle regioni,
- degli enti locali territoriali,
- di enti o istituzioni pubbliche,
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il regime fiscale di favore previsto per queste erogazioni, secondo l’art. 66, si differenzia a seconda del soggetto “donatore” e, precisamente, se l’erogazione è effettuata:
a) da persone fisiche ed enti non commerciali, spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) del 30%, fino a un massimo di 30.000 euro, per le erogazioni effettuate nel 2020 in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
b) da soggetti titolari di reddito d’impresa, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, la norma prevede l’intera deducibilità dal reddito d’impresa e dall’IRAP. Inoltre, nel caso di titolari di reddito d’impresa, si applica quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 133/1999, ovvero quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche. Tale richiamo, come ribadito anche nella circolare n. 8/E/2020, vuol garantire una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell’emergenza pandemica, mediante:
– la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
– la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente. Difatti, tali beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, dunque, non sono considerati ricavi assoggettati a imposta.
Inoltre le erogazioni liberali in denaro e in natura non sono soggette all’imposta sulle donazioni e, ai fini Irap, sono considerate deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.