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Detraibilità mutuo ristrutturazione

Mutuo contratto per ristrutturare l’abitazione principale, detraibilità in capo al coniuge superstite

il coniuge superstite cointestatario – assieme all’altro coniuge, in seguito deceduto – del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, ove si accolli l’intero mutuo, potrà usufruire della detrazione di cui all’art. 15, co. 1-ter, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla norma.

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