Scade il 30 novembre la possibilità di usufruire della remissione in bonis per quei soggetti che non hanno effettuato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie.
A tal fine, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021,il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
Il contribuente dovrà versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
Come chiarito infatti anche dalla circolare n. 27/E del 2023 se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 ma ha versato un unico importo di 250 euro, anziché 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.