La legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale” n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.
Il 31 luglio 2022 pertanto è il termine “ultimo” per versare le rate che erano in scadenza nel 2021, tuttavia, considerando la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro l’8 agosto 2022.
Le rate scadute nel 2021 potranno così essere versate, in unica soluzione entro l’8 agosto 2022 (considerando i 5 giorni di tolleranza) per le rate del 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”, in particolare, entro tale termine:
- per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, dovranno essere versate le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021;
- per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, dovranno essere versate le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato un nuovo termine per considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell’anno 2022.